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Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione -GIURISPRUDENZA

Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione  -GIURISPRUDENZA 



  Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Definizioni ∙ 

Controversie oggetto di mediazione ∙ 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (1);
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.


Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

GIURISPRUDENZA

Codice deontologico Forense – Art. 55-bis – Mediazione e Avvocato – Illegittimità – Sussiste..
E’ illegittimo l’art. 55 bis del Codice Deontologico nella parte in cui prevede che “l’avvocato, che svolga la funzione di mediatore, deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e la previsione del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente Codice”. Ed invero, il Codice Deontologico – che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione (sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio 2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi. Né rileva la circostanza che allo stato non sussiste alcun contrasto tra le norme primarie e quella impugnata perché nessuna disposizione normativa ha previsto che sono compatibili le attività precluse dall’art. 55 bis, essendo possibili interventi successivi che modifichino tali norme nel senso di contenere previsioni opposte a quelle del Codice Deontologico. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) T.A.R. Roma, 29 Ottobre 2012, n. 8855.

Mediazione - Mancato raggiungimento di un accordo amichevole - Formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione - Regolamento dell'organismo di mediazione che limita tale facoltà alla richiesta congiunta delle parti - Impossibilità del giudice di applicare all'articolo 13 del d.lg. 28/2010 in materia di spese processuali..
La formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole costituisce un passaggio fondamentale del procedimento di mediazione, la cui limitazione all'ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano congiunta richiesta non consente al giudice l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010 in materia di spese processuali, vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Vasto, 08 Luglio 2012.

Processo civile – Mediazione obbligatoria – Scelta dell’organismo di mediazione – Criteri. .
La scelta degli attori di convocare un istituto di credito dinanzi ad un organismo di mediazione ubicato in un luogo diverso dalla sede operativa di quest’ultimo non risulta eccessivamente onerosa quando ricorrano valide ragioni giustificative tali da richiedere che le sedute del processo possano svolgersi preso la sede principale ovvero con modalità telematiche. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Termini Imerese, 28 Maggio 2012.
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 4
Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza (1).

2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione (2) (3).

________________

(1) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera 0b), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto.
(2) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo decreto.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 aveva dichiarato riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente comma, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1».
GIURISPRUDENZA

Istanza di mediazione – Requisiti necessari – Sufficiente la identità dei fatti – Non necessaria la qualificazione giuridica – Superamento della condizione di procedibilità – Differenze con l’atto di citazione.
E’ sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della istanza di mediazione siano gli stessi di quelli della domanda giudiziale, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione, questa, riservata al successivo giudizio di merito. (Mario Antonio Stoppa) (riproduzione riservata) Tribunale Pordenone, 18 Febbraio 2019.

Processo civile – Mediazione obbligatoria – Necessità di corrispondenza con la qualificazione giuridica della domanda giudiziale – Esclusione.
In tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito.
L’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione egli elementi di diritto, come avviene invece per la citazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Pordenone, 18 Febbraio 2019.

Sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.c. - conseguente sospensione del procedimento di mediazione delegata disposto nel frattempo - Esclusione.

Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione dei criteri diversi da quelli previsti dalla sezione III del titolo primo del c.p.c. - Esclusione..
In linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva finalità conciliativa, cosicchè non pare risentire delle sorti del processo (un riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma 2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della mediazione non è soggetto a a sospensione feriale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010, come introdotto dall’art. 84, comma 1, lett. b, del D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella L.9 agosto 2013 n.98, non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicchè non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o la continenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 27 Gennaio 2014.

Mediazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà della mediazione – Art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Incostituzionalità per eccesso di delega – Sussiste. .
Sussiste eccesso di delega legislativa, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); e dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del detto decreto legislativo. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Corte Costituzionale, 27 Novembre 2012, n. 272.

Mediazione - Esatta formulazione sotto il profilo giuridico delle domande - Non necessità..
Non è necessario che le domande proposte in sede di mediazione siano compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 28/2010, che l'istanza contenga l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito ad essa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mantova, 25 Giugno 2012.

Mediazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 – Deposito della domanda presso l’organismo di mediazione – Equivalenza della spedizione a mezzo posta – Non sussiste – Conseguenza – Improcedibilità della domanda..
In materia di mediazione obbligatoria, il legislatore precisa che nel termine di 15 giorni l’istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo 2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del procedimento; ne consegue che, in difetto di rituale e tempestivo deposito dell’istanza, la domanda è improcedibile per omesso esperimento del tentativo di mediazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Tribunale Busto Arsizio, 15 Giugno 2012.

Processo civile – Mediazione obbligatoria – Scelta dell’organismo di mediazione – Criteri. .
La scelta degli attori di convocare un istituto di credito dinanzi ad un organismo di mediazione ubicato in un luogo diverso dalla sede operativa di quest’ultimo non risulta eccessivamente onerosa quando ricorrano valide ragioni giustificative tali da richiedere che le sedute del processo possano svolgersi preso la sede principale ovvero con modalità telematiche. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata) Tribunale Termini Imerese, 28 Maggio 2012.

Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione -GIURISPRUDENZA Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione  -GIURISPRUDENZA    Reviewed by ACLE on luglio 01, 2020 Rating: 5

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