Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione -GIURISPRUDENZA
Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione -GIURISPRUDENZA
Capo I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Definizioni ∙
Controversie oggetto
di mediazione ∙
1. Ai fini del
presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione:
l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata
ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa (1);
b) mediatore: la
persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente
pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il
registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di
tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto
di mediazione
1. Chiunque puo'
accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e
commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del
presente decreto.
2. Il presente
decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle
controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle
carte dei servizi.
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento
dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del
procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del
mediatore che ne assicurano l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e
sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a
formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste
dal regolamento dell'organismo.
GIURISPRUDENZA
Codice deontologico Forense – Art. 55-bis – Mediazione e Avvocato –
Illegittimità – Sussiste..
E’ illegittimo l’art. 55 bis del Codice Deontologico nella parte in cui
prevede che “l’avvocato, che svolga la funzione di mediatore, deve rispettare
gli obblighi dettati dalla normativa in materia e la previsione del regolamento
dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non
contrastino con quelle del presente Codice”. Ed invero, il Codice Deontologico
– che nel sistema delle fonti è certamente di rango subordinato alla normativa
primaria in materia di conciliazione – non ha la forza di prevalere sulle norme
primarie con lo stesso contrastanti. Come chiarito dalla Corte di cassazione
(sez. VI, 4 agosto 2011, n. 17004; s.u. 17 giugno 2010, n. 14617; id. 7 luglio
2009, n. 15852) le previsioni del Codice Deontologico hanno natura di fonte
meramente integrativa dei precetti normativi. Né rileva la circostanza che allo
stato non sussiste alcun contrasto tra le norme primarie e quella impugnata
perché nessuna disposizione normativa ha previsto che sono compatibili le
attività precluse dall’art. 55 bis, essendo possibili interventi successivi che
modifichino tali norme nel senso di contenere previsioni opposte a quelle del
Codice Deontologico. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) T.A.R. Roma,
29 Ottobre 2012, n. 8855.
Mediazione - Mancato raggiungimento di un accordo amichevole -
Formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione -
Regolamento dell'organismo di mediazione che limita tale facoltà alla richiesta
congiunta delle parti - Impossibilità del giudice di applicare all'articolo 13
del d.lg. 28/2010 in materia di spese processuali..
La formulazione da parte del mediatore di una proposta di conciliazione
tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole
costituisce un passaggio fondamentale del procedimento di mediazione, la cui
limitazione all'ipotesi in cui entrambe le parti ne facciano congiunta
richiesta non consente al giudice l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 13 del d.lgs. 28/2010 in materia di spese processuali,
vanificandone così la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti
ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli. (Franco Benassi)
(riproduzione riservata) Tribunale Vasto, 08 Luglio 2012.
Processo civile – Mediazione obbligatoria – Scelta dell’organismo di
mediazione – Criteri. .
La scelta degli attori di convocare un istituto di credito dinanzi ad
un organismo di mediazione ubicato in un luogo diverso dalla sede operativa di
quest’ultimo non risulta eccessivamente onerosa quando ricorrano valide ragioni
giustificative tali da richiedere che le sedute del processo possano svolgersi
preso la sede principale ovvero con modalità telematiche. (Giovanni Carmellino)
(riproduzione riservata) Tribunale Termini Imerese, 28 Maggio 2012.
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso
il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza (1).
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le
ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a
informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di
mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di
cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in
cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita
chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il
documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve
essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che
verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facolta' di chiedere la
mediazione (2) (3).
________________
(1) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera 0b), del D.L.
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto
2013, n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo
decreto.
(2) Comma sostituito dall'articolo 84, comma 1, lettera a), del D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98, con la decorrenza indicata nell'articolo 84, comma 2, del medesimo
decreto.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 aveva
dichiarato riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimita' costituzionale
del presente comma, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresi'
l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale») e al sesto periodo,
limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1».
GIURISPRUDENZA
Istanza di mediazione – Requisiti necessari – Sufficiente la identità
dei fatti – Non necessaria la qualificazione giuridica – Superamento della
condizione di procedibilità – Differenze con l’atto di citazione.
E’ sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di
procedibilità, che i fatti posti a fondamento della istanza di mediazione siano
gli stessi di quelli della domanda giudiziale, a nulla rilevando l'esatta
qualificazione giuridica della vicenda, operazione, questa, riservata al
successivo giudizio di merito. (Mario Antonio Stoppa) (riproduzione riservata)
Tribunale Pordenone, 18 Febbraio 2019.
Processo civile – Mediazione obbligatoria – Necessità di corrispondenza
con la qualificazione giuridica della domanda giudiziale – Esclusione.
In tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine
di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a
fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla
rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata
al successivo giudizio di merito.
L’istanza di mediazione non richiede anche l’indicazione egli elementi
di diritto, come avviene invece per la citazione. (Redazione IL CASO.it)
(riproduzione riservata) Tribunale Pordenone, 18 Febbraio 2019.
Sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 48 c.p.c. - conseguente
sospensione del procedimento di mediazione delegata disposto nel frattempo -
Esclusione.
Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio
dell’organismo di mediazione dei criteri diversi da quelli previsti dalla
sezione III del titolo primo del c.p.c. - Esclusione..
In linea generale, può escludersi che la sospensione del giudizio possa
determinare anche sospensione del procedimento di mediazione che sia stato
disposto nel corso di esso, dal momento che questo incidente, pur inserendosi
nel giudizio, ha una propria autonomia, ricollegabile alla sua esclusiva
finalità conciliativa, cosicchè non pare risentire delle sorti del processo (un
riscontro a tale ricostruzione è rinvenibile nel disposto dell’art. 6,. comma
2, d. Lgs. 28/2010 che prevede che il termine per lo svolgimento della
mediazione non è soggetto a a sospensione feriale). (Redazione IL CASO.it)
(riproduzione riservata)
L’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010, come introdotto dall’art. 84, comma
1, lett. b, del D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni nella
L.9 agosto 2013 n.98, non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione
della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi
da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicchè non
rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come la litispendenza o la
continenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona,
27 Gennaio 2014.
Mediazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà
della mediazione – Art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Incostituzionalità per
eccesso di delega – Sussiste. .
Sussiste eccesso di delega legislativa, in relazione al carattere
obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione
della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda
giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del
2010. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali); e dichiara, in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo
n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo,
limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»;
b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo,
limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art.
5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1
e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle
parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del
detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui
il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto
legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte
in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del
detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto
legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta,
il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»;
l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta
ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»;
m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n)
dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del
detto decreto legislativo. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Corte
Costituzionale, 27 Novembre 2012, n. 272.
Mediazione - Esatta formulazione sotto il profilo giuridico delle
domande - Non necessità..
Non è necessario che le domande proposte in sede di mediazione siano
compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo
sufficiente, come espressamente previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 28/2010,
che l'istanza contenga l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della
pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo
conciliativo in merito ad essa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Mantova, 25 Giugno 2012.
Mediazione delle controversie civili e commerciali – Obbligatorietà del
procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 – Deposito della domanda
presso l’organismo di mediazione – Equivalenza della spedizione a mezzo posta –
Non sussiste – Conseguenza – Improcedibilità della domanda..
In materia di mediazione obbligatoria, il legislatore precisa che nel
termine di 15 giorni l’istanza va depositata (arg. ex art. 4 c. I e 6 c. II D.lvo
2010 n. 28), e non indica espressamente anche la spedizione a mezzo
raccomandata da parte di una delle parti quale mezzo di introduzione del
procedimento; ne consegue che, in difetto di rituale e tempestivo deposito
dell’istanza, la domanda è improcedibile per omesso esperimento del tentativo
di mediazione. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata) Tribunale Busto
Arsizio, 15 Giugno 2012.
Processo civile – Mediazione obbligatoria – Scelta dell’organismo di
mediazione – Criteri. .
La scelta degli attori di convocare un istituto di credito dinanzi ad
un organismo di mediazione ubicato in un luogo diverso dalla sede operativa di
quest’ultimo non risulta eccessivamente onerosa quando ricorrano valide ragioni
giustificative tali da richiedere che le sedute del processo possano svolgersi
preso la sede principale ovvero con modalità telematiche. (Giovanni Carmellino)
(riproduzione riservata) Tribunale Termini Imerese, 28 Maggio 2012.
Codice della Mediazione.Controversie oggetto ,Accesso alla mediazione -GIURISPRUDENZA
Reviewed by ACLE
on
luglio 01, 2020
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Reviewed by ACLE
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luglio 01, 2020
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